Qualche giorno fa mi sveglio, apro il pc e comincio a fare il solito giro sui miei siti di riferimento ed ecco che leggo delle proposte di legge (ben otto) che vari parlamentari (di schieramenti di maggioranza e opposizione) hanno dato in pasto alla Camera il 16 dicembre. Oggetto: modifiche alla legge 91/92 sull’acquisto della cittadinanza.
Leggo l’articolo e penso: “ma sì, cominciamo a mettere giù alcune idee..”
Comincio con l’esporre sinteticamente, riportando dalla fonte da cui ho appreso, le modifiche più importanti.
In particolare, la p.d.l. A.C. 457 (di iniziativa democratica) interviene su puntuali aspetti della vigente disciplina, quali:
§ l’acquisto della cittadinanza per nascita, ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al criterio dello jus soli;
§ l’acquisto della cittadinanza da parte del minore, consentendola tra l’altro per il minore figlio di genitori stranieri che abbia frequentato corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale;
§ l’acquisto della cittadinanza per matrimonio, prevedendo modifiche in senso restrittivo della disciplina vigente;
§ i motivi preclusivi dell’attribuzione della cittadinanza;
§ la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, aggiungendo al requisito del periodo minimo di dieci anni di presenza regolare e continuativa in Italia già previsto, quello del possesso di un reddito sufficiente.
Le disposizioni introdotte dalla p.d.l. A.C. 1048, Santelli:
§ condizionano l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia e ivi residente legalmente e ininterrottamente all’aver frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano e all’aver adempiuto agli obblighi scolastici;
§ aggiungono, ai requisiti già previsti per l’acquisizione della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione, quelli dell’accertamento della buona conoscenza della lingua, della storia e della Costituzione italiana, della rinuncia alla precedente cittadinanza e della frequentazione di un corso di formazione di 12 mesi volto ad approfondire le materie suindicate.
Condizioni accettabili, ma che mi fanno sorridere al pensiero di quanti votanti ogni anno entrino nei seggi elettorali e non abbiano idea (perché evidentemente non sono tenuti ad averla) neanche di quanti articoli sia formata la Costituzione. Ma tant’è: sono nati qui, che facciamo ne chiediamo l’esilio perché non hanno la licenza media o perché a scuola mentre la professoressa spiegava il principio di democrazia rappresentativa erano in bagno a fumare? Io non ho neanche studiato la Costituzione a scuola: si presume che in un liceo scientifico sia fondamentale conoscere la maieutica socratica e non le regole del vivere civico.
Mi chiedo, inoltre, se mio zio Peppino che non ha mai messo in fila due parole in italiano abbia ancora diritto a mantenere la cittadinanza. Dovrò avvertirlo di cercare un corso di formazione full immersion per mettersi alla pari con tutti gli esperti di diritto costituzionale e glottologia italiana che ogni anno sfornano i nostri istituti superiori.
Ah, già…non ne ha bisogno lui: è nato qui, dunque, non deve dimostrare di essere “italiano”. Zio peppino, per stavolta è andata bene! Pfui!!
Ma proseguiamo:
L’A.C. 566 introduce nell’ordinamento un’ipotesi di revoca della cittadinanza a seguito di condanna definitiva per una serie di delitti, alcuni dei quali politicamente motivati, e circoscrive l’ambito dei destinatari a una parte dei cittadini italiani, quelli che abbiano acquistato la cittadinanza per matrimonio ex art. 5, L. 91/1992, escludendone i cittadini iure sanguinis e jure soli e coloro che abbiano acquistato la cittadinanza ad altro titolo.
Neanche a dirlo il numero di nuovi cittadini italiani per matrimonio supera di molte spanne quello degli stranieri che l’hanno acquistata per residenza: 31.609 contro 6.857 (2007). E dal 1992 al 2007 la tendenza è stata sempre questa. (Fonte: Ministero dell’interno. Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze).
Ma per fortuna qualcuno ha già pensato a far notare il contrasto. Si legge, infatti, a commento: “per una valutazione della disposizione sul piano costituzionale appaiono rilevare, oltre all’art. 54, co. 1°, Cost. (dovere di fedeltà alla Repubblica), il principio di ragionevolezza desumibile, per costante giurisprudenza costituzionale, dal principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge (art. 3, co. 1°, Cost.), nonché l’art. 22 Cost., ai sensi del quale nessuno può essere privato, per motivi politici, della cittadinanza (oltre che della capacità giuridica e del nome).
Se penso poi a quanta gente infame meriterebbe, applicando gli stessi criteri, di essere non solo privata della cittadinanza…va beh! Opinioni e sangue amaro che lasciano il tempo che trovano. Preferisco le riflessioni costruttive ed è per questo che vi invito a seguire un percorso studiato per analizzare alcuni processi tipici dell’uomo e del suo stare in mezzo agli altri uomini. In quale dimensione trova riconoscimento la nazione e il concetto di cittadinanza? Identità nazionale, cittadinanza e condivisione di cultura sono necessariamente concetti imprescindibili? Mi riservo di dedicarmi all’argomento in maniera ancora più precisa e approfondita, con una disamina giuridica.
Alla prossima con un perocorso online under construction!

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